svarzi ha scritto: ↑02/09/2022, 9:43
Buongiorno Federico e grazie, ma sti kit, dove si trovano? freno in tutte le due ruote? mah
Mark91 ha scritto: ↑02/09/2022, 20:41
Ciao a tutti, ma io non ho capito una cosa riguardo ai freni doppi davanti e dietro…io ho lo xiaomi pro 2 con freno a disco dietro e freno motore davanti…come faccio ad adeguarlo alla normativa mettendo anche un freno davanti ? Bisogna cambiare proprio la forcella ecc… o doppio freni è considerato anche il freno motore davanti ? Grazie
Ciao
@svarzi e
@Mark91 provo a riprendere alcuni punti interessanti del decreto per metterli in evidenza e ci ragioniamo sopra:
I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.
Intanto qua si hanno già indicazioni più precise rispetto il vecchio decreto, da cui si evince che:
- almeno un dispositivo deve frenare SINGOLARMENTE SOLO la ruota anteriore
- almeno un dispositivo deve frenare SINGOLARMENTE SOLO la ruota posteriore
- può coesistere una frenata "integrale" dove tirando una delle due leve freno, oltre ad agire principalmente su uno dei due freni, può integrare la frenata sull'altro freno.
Da considerare che nel decreto vengono utilizzate le parole "dispositivo frenante" che tecnicamente non specifica un bel niente ma... al contempo, si specifica che "
...deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote." quindi a mio parere, quei classici freni posteriore dotati di "parafango" da premere con il piede per frenare la ruota posteriore, saranno banditi (ma è una mia opinione). Sempre parlando di "dispositivo frenante" il decreto non specifica dettagliatamente se tale dispositivo deve essere a disco, piuttosto che a tamburo, piuttosto che solo elettrico, piuttosto che un mix di questi sistemi per cui deduco che siano validi tutti (con il dubbio del discorso del freno posteriore puramente meccanico a pressione tramite parafango). Tuttavia proseguendo, si specifica meglio "come dovrebbe agire il freno" e viene citato testualmente
"...I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione." Il parafango posteriore, agisce appunto direttamente sul pneumatico per cui anche qui... punto di domanda (?), forse anche il sistema meccanico di frenatura tramite pressione del parafango sul pneumatico potrebbe rientrare nel regolamento.
"Il suono emesso dal campanello deve essere di intensita' tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza."
Anche questa è una particolarità... andranno bene i classici campanelli "a percussione"? Non credo... probabilmente per sentirsi a 30 metri dovranno minimo essere elettronici (come ad esempio su moto e scooter).
Gli indicatori di svolta devono essere di colore giallo ambra. Il lampeggiamento deve avvenire alla frequenza di f = 1,5 ± 0,5 Hz con durata dell'impulso superiore a 0,3 s, misurata al 95 % dell'intensità' luminosa massima. Detti indicatori devono essere
posti sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al conducente e simmetricamente all'asse longitudinale del veicolo, ad
una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente (ad esempio sul manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di svolta. Le altre caratteristiche degli indicatori di svolta devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada ma con un'intensita' della luce emessa non inferiore a 0,3 candele nell'applicazione del comma 5 dell'art. 224.
Qui viene finalmente specificato quante benedette frecce devono avere i monopattini. Due davanti e due dietro o ne bastano due davanti? Questo aspetto viene specificato dove ho evidenziato in giallo. Tradotto significa che se si montano ad esempio le classiche "frecce a gemma all'estremità del manubrio", quest'ultime possono essere viste sia da chi ci segue, sia da chi ci precede. Se invece non fosse possibile installare le frecce alle estremità del manubrio ma ad esempio sull'asta di sterzo, queste ultime si vedrebbero solo da chi è davanti al pilota ma non da chi ci segue. In questo caso sarebbe obbligatorio aggiungere delle frecce posteriori ad esempio in zona parafango posteriore (frecce altezza minima da terra 150mm ovvero 15 centimetri).
Nel resto del decreto, vengono specificati anche come devono essere le luci anteriori e posteriori ed la presenta di catarifrangenti sul monopattino.