Quando entrerà in vigore l’obbligo di targa e assicurazione per monopattini elettrici nel 2023? Specifichiamo subito che alla data odierna (16 luglio 2023) siamo ancora nella fase del “disegno di legge”. Ciò significa che il testo deve ancora essere discusso dalle due camere in Parlamento, essere poi approvato e non approvato dal Presidente della Repubblica e infine, se approvato da quest’ultimo, pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale.
L’attuale disegno di legge, potrebbe quindi essere completamente stravolto con modifiche, aggiunte o eliminazione di importanti dettagli e per l’eventuale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, potrebbero passare ancora molti mesi. Tuttavia, alla data odierna, alleghiamo sia il disegno di legge originale, sia un riassunto del disegno di legge per l’obbligo di targa e assicurazione per monopattini elettrici
RIASSUNTO DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E DELEGA PER LA REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.285
👉 Blocco del veicolo se circola in aree extraurbane o particolarmente pericolose;
👉 Obbligo di targa e assicurazione;
👉 Casco obbligatorio per tutti;
👉 Divieto assoluto di circolazione contromano;
👉 Divieto di sosta selvaggia e sui marciapiedi;
👉 Sanzioni per: mancanza di frecce, freni, contraffazione dati del proprietario, potenziamento illegale del motore per modificare la velocità.
ESTRATTO ORIGINALE DEL DISEGNO DI LEGGE CHE PREVEDE L’OBBLIGO DI TARGA E ASSICURAZIONE PER MONOPATTINI ELETTRICI
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TITOLO II
MICROMOBILITÀ
CAPO I
DEI VEICOLI DESTINATI ALLA MICROMOBILITA’ ELETTRICA
ART. 7
(Modifica in materia di monopattini e altri dispositivi)
- All’articolo 1 della legge27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 75, la lettera a) è sostituita dalla seguente “a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;”;
- a)al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “imponendo al gestore del servizio l’installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscono il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree”;
- b)al comma 75-quater, è inserito, in fine, il seguente periodo “È altresì vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies-quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto, ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies-quinquies.”;
- c)al comma 75-quinquies, le parole “75-vicies ter” sono sostituite dalle seguenti: “75-vicies quinquies”;
- d)al comma 75-novies, le parole “I conducenti di età inferiore a diciotto anni”sono sostituite dalle seguenti: “I conducenti dei monopattini”;
- e)al comma 75-undecies, le parole “, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile” sono soppresse;
- f)il comma 75-terdecies è sostituitodal seguente: «75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.»;
- g)il comma75-quinquiesdecies è sostituito dal seguente: «75-quinquiesdecies. E’ vietato sostare sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, fermo restando che nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere attuato con la prescritta segnaletica verticale ed orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.»;
- h)il comma75-undevicies è sostituito dal seguente: “75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies-quater.”;
- l)al comma 75-vicies bis le parole “di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel” sono sostituite dalle seguenti “di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies-quinquies”;
- m)dopo il comma 75-vicies-ter sono inseriti i seguenti:
- n)dopo il comma 75-vicies-ter sono inseriti i seguenti:
«75-vicies-quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite applicativo informatico dedicato. L’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 225, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 mantiene informazione della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associata. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 101, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell’articolo 97, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n, 285, in quanto compatibili.
75-vicies-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».
Chiunque circola con un dispositivo di micromobilità elettrica diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kw.